MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 luglio 2025 

Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno,  beneficiari
del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi  103  e  104
della legge 30 dicembre 2024, n. 207. (25A04649) 
(GU n.186 del 12-8-2025)

 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                                e con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Vista la legge 9  marzo  1989,  n.  88,  recante  «Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino  e  soppressione  di
enti pubblici di previdenza e assistenza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997,
n. 366 recante «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante  «Codice
in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  26   maggio   2016,   n.   89,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del   sistema
scolastico e della ricerca»; 
  Visto il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3  luglio  2023,  n.  85,  recante  «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; 
  Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240 del Ministro  dell'interno
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica  e  il  Ministro
per l'innovazione e le tecnologie recante  «Regolamento  di  gestione
dell'Indice nazionale della anagrafi (INA)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 recante «Approvazione  del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,
n. 1388 recante «Istituzione del casellario centrale dei  pensionati»
e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli 3 e 23 del decreto legislativo 22  luglio  1999,
n. 261  recante  «Attuazione  della  direttiva  97/67/CE  concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e per il miglioramento della  qualita'  del  servizio»  ai
sensi del quale Poste  Italiane  S.p.a.  e'  fornitore  del  servizio
postale universale in Italia; 
  Visto il decreto legislativo  23  dicembre  2003,  n.  384  recante
«Attuazione della direttiva  2002/39/CE  che  modifica  la  direttiva
97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura  alla  concorrenza  dei
servizi postali della Comunita'»; 
  Visto il contratto di programma tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico - ora Ministero delle imprese e del made in Italy, e  Poste
Italiane S.p.a., 2020/2024, registrato alla  Corte  dei  conti  il  9
giugno 2020 al n. 558 - prorogato fino al 30 aprile  2026,  con  atto
registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2025, al n.  142 -  che
ha affidato a Poste Italiane il servizio  postale  universale,  quale
servizio  di  pubblica  utilita',  ne  disciplina,  tra  l'altro,  le
modalita' di erogazione del  servizio,  nonche'  gli  obblighi  della
societa' affidataria, ed in particolare, l'articolo 5 in  materia  di
servizi  resi  ai  cittadini,  alle   imprese   ed   alle   pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la delibera n. 385/13/CONS  dell'autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni, con la quale sono state approvate le  condizioni
generali  di  servizio  per  l'espletamento  del   servizio   postale
universale, che disciplinano le modalita' di erogazione  dei  servizi
ai cittadini; 
  Vista la delibera n. 342/14/CONS  dell'autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni, con la quale sono stati integrati i  criteri  di
distribuzione  degli  uffici  postali,  precedentemente  fissati  con
decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  specifiche
previsioni a tutela degli utenti del servizio postale universale  che
abitano nelle zone remote del Paese; 
  Viste le delibere n. 379/16/CONS e  n.  427/21/CONS  dell'autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  relative  alle  analisi   di
conformita' dell'affidamento del servizio  universale  alla  societa'
Poste Italiane S.p.a. ai fini della verifica quinquennale ex articolo
23 del decreto legislativo n. 261/1999; 
  Visto l'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2024 n. 207,
ai sensi del quale «La dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197  e'  incrementata  di
500 milioni di euro per l'anno 2025 per l'acquisto di beni alimentari
di prima necessita'. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
delle imprese e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo  periodo  e  sono
individuati i termini e le modalita' di erogazione»; 
  Visto l'articolo1, comma 104, della citata legge n. 207  del  2024,
ai  sensi  del  quale  «Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   103,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata  di  2,3  milioni  di
euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse  del  fondo  di  cui  al
medesimo comma 103»; 
  Vista la nota MEF-RGS prot. 174571 del 26 giugno 2025  con  cui  si
rappresenta  che  nulla   osta   affinche'   le   economie   generate
relativamente alla misura del Fondo alimentare 2024,  possano  essere
riutilizzate anche nell'anno in corso; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste,  prot.38839  del  29   gennaio   2025,
registrata presso la Corte dei conti il 16 febbraio 2025, al n. 193; 
  Accertata l'urgenza di garantire la fruizione del fondo, attraverso
la previsione di un apposito sistema abilitante, esaminato  anche  il
«Rapporto  annuale  2024.  La  situazione  del   Paese»   predisposto
dall'ISTAT,  relativo  anche  alla  redistribuzione  del  reddito  in
Italia, che accerta come l'insieme  delle  politiche  sulle  famiglie
abbia ridotto la diseguaglianza ed  il  rischio  della  poverta',  ma
renda sempre  piu'  necessarie  politiche  a  favore  delle  famiglie
numerose, anche per contrastare la crisi demografica; 
  Considerata la necessita' di fissare i  criteri  di  individuazione
dei nuclei familiari beneficiari del contributo, e  le  modalita'  di
attribuzione  del  citato  intervento  di   sostegno   al   reddito -
attraverso l'emissione di carte  prepagate  per  l'acquisto  di  beni
alimentari di prima  necessita' -  cosicche'  risulti  garantita  una
distribuzione equa ed articolata, sull'intero territorio nazionale; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  doversi  avvalere  delle   specifiche
competenze istituzionali dell'INPS, per  attuare  la  previsione  del
citato articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2024,  n.  207,
al fine di escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; 
  Considerata la necessita' di attuare la previsione di cui al citato
articolo 1,  comma  103,  della  legge  30  dicembre  2024,  n.  207,
individuando, per esigenze di efficienza ed efficacia dell'intervento
di sostegno, un solo gestore del servizio di  emissione  delle  carte
acquisti, che garantisca la disponibilita' di una  rete  distributiva
diffusa in maniera capillare  sul  territorio  nazionale,  che  possa
fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta  e
alla gestione dell'assistenza tecnica, presso ogni comune interessato
dalla misura, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento,
dei titolari del beneficio; 
  Considerato che Poste Italiane S.p.a., quale gestore  del  servizio
postale universale, possiede i suesposti requisiti,  ed  ha  maturato
pregresse  esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di  contributi
pubblici, avendo attuato le previsioni  del  «Fondo  per  la  filiera
della  ristorazione»,  di  cui  al  decreto  interministeriale  prot.
9273293 del 27 ottobre 2020, quelle del «Fondo  alimentare  2023»  di
cui al decreto interministeriale prot. 210841  del  19  aprile  2023,
come modificate da ultimo dal decreto interministeriale prot.  660310
del 29 novembre 2023 e quelle del «Fondo alimentare 2024» di  cui  al
decreto interministeriale prot. 250213 del 4 giugno 2024»; 
  Considerato che Poste  Italiane  S.p.a.  concorre,  altresi',  alla
realizzazione, attraverso il «Progetto Polis - Case  dei  servizi  di
cittadinanza  digitale»,   della   Missione   1 -   Digitalizzazione,
innovazione,  competitivita',  cultura  e  turismo   componente   1 -
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. -  del  PNRR,  in
7.000 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti; 
  Acquisiti i concerti del Ministro  delle  imprese  e  del  made  in
Italy, del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  le   disposizioni   attuative   ed
applicative del fondo destinato all'acquisto di  beni  alimentari  di
prima necessita', da parte dei soggetti in possesso di un  indicatore
della situazione economica equivalente non superiore a  15.000  euro,
da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema  abilitante,  ai
sensi dell'articolo 1, commi 103 e 104, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207. 
                               Art. 2 
 
                Beneficiari ed importo del contributo 
 
  1. Beneficiari del contributo  sono  i  cittadini  appartenenti  ai
nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso  dei
seguenti  requisiti  alla  data  della  pubblicazione  del   presente
decreto: 
    a.  iscrizione  di  tutti  i   componenti   nell'anagrafe   della
popolazione residente (Anagrafe comunale); 
    b. titolarita' di una certificazione ISEE ordinario,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, in corso di validita', con indicatore non superiore ai 15.000,00
euro annui. 
  2. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto includano  percettori  di:  a)
Assegno  di  inclusione;  b)  Reddito  di  cittadinanza;  b1)   Carta
acquisti; b2) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno
alla poverta' che preveda l'erogazione di un sussidio  economico  (di
livello nazionale, regionale o comunale).  Non  spetta,  inoltre,  ai
nuclei familiari nei quali almeno un  componente  risulti  percettore
di: c) Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI o Indennita'
mensile  di  disoccupazione  per  i  collaboratori  -  DIS-COLL;   d)
Indennita' di mobilita'; e) Fondi di solidarieta' per  l'integrazione
del reddito; f)  Cassa  integrazione  guadagni-CIG;  g)  qualsivoglia
differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di
disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. 
  3. E' concesso un solo contributo per nucleo familiare, di  importo
complessivo pari a 500,00 euro. 
  4. La misura di sostegno si attua mediante l'utilizzo delle risorse
del Fondo istituito  dall'articolo  1,  comma  450,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'articolo 1, comma  103,
della legge 30 dicembre  2024  n.  207  nonche'  di  quelle  residue,
risultanti dal monitoraggio effettuato da  Poste  Italiane  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del decreto interministeriale prot. 250213  del
4 giugno 2024. 
                               Art. 3 
 
                     Destinazione del contributo 
 
  1. Il contributo e' destinato all'acquisto di  beni  alimentari  di
prima necessita' - come indicati nell'allegato 1 - con esclusione  di
qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. 
                               Art. 4 
 
                   Individuazione dei beneficiari 
 
  1. I  Comuni  ricevono  dall'INPS,  l'elenco  dei  beneficiari  del
contributo, nei limiti delle Carte loro assegnate di cui all'allegato
2,  individuati  tra  i  nuclei  familiari  residenti   sul   proprio
territorio, sulla base dei dati  elaborati  e  messi  a  disposizione
dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri,  che  si  indicano  in
ordine di priorita' decrescente: 
    a) nuclei familiari, composti da non meno di tre  componenti,  di
cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, priorita' e'  data  ai
nuclei con indicatore ISEE piu' basso; 
    b) nuclei familiari, composti da non meno di tre  componenti,  di
cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, priorita' e'  data  ai
nuclei con indicatore ISEE piu' basso; 
    c) nuclei familiari composti  da  non  meno  di  tre  componenti,
priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso; 
  2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione  del  presente  decreto,
l'INPS rende disponibili ai singoli comuni  gli  elenchi  di  cui  al
comma  1,  attraverso  una  applicazione  WEB  sul  sito  www.inps.it
unitamente alle relative Istruzioni operative. 
  3.  I  comuni  verificano  la  posizione  anagrafica  ed  eventuali
incompatibilita'  con  altre  misure  locali  dei  nuclei   familiari
contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla base del numero  di
carte loro assegnate, di cui all'allegato 2, attribuiscono  le  carte
che eventualmente residuano dopo  l'applicazione  dei  criteri  sopra
indicati,  selezionando  i   beneficiari,   nell'ambito   dell'elenco
predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo
stato di bisogno. 
                               Art. 5 
 
               Modalita' di erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo viene erogato  attraverso  carte  elettroniche  di
pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a  disposizione  da  Poste
Italiane per il tramite della societa' controllata Postepay,  e  sono
consegnate  agli  aventi  diritto,  previa  prenotazione  del  ritiro
attraverso i canali offerti da  Poste  Italiane,  presso  gli  uffici
postali abilitati al servizio. 
  2.  Il  numero  complessivo  delle  carte  assegnabili  e'  pari  a
1.157.179, come risultante dai criteri di cui agli articoli 2 e 4. 
  3. Le nuove carte abbinate a ciascun beneficiario sono nominative e
sono rese operative con l'accredito del contributo erogato a  partire
dal mese di settembre 2025. 
  4. Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli
uffici  postali  abilitati  al  servizio,  secondo  un  criterio   di
scaglionamento, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio,  se
non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025. 
                               Art. 6 
 
             Numero di carte assegnate a ciascun Comune 
 
  1. A ciascun Comune e' assegnato, per l'individuazione dei relativi
beneficiari, un numero di carte cosi' calcolato: 
    a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, e' ripartita
in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune; 
    b. una quota pari al restante 50%, e' distribuita  in  base  alla
distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun Comune
ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la
rispettiva popolazione. 
  2. La ripartizione delle  carte  per  ciascun  Comune  e'  indicata
nell'allegato 2. 
                               Art. 7 
 
          Procedura di attribuzione nominativa delle carte. 
                    Comunicazione ai beneficiari 
 
  1.  I  Comuni  consolidano  gli  elenchi  dei  beneficiari  di  cui
all'articolo 4, entro e non oltre trenta giorni  dalla  pubblicazione
degli elenchi sul sito INPS,  servendosi  dell'apposita  applicazione
WEB dell'INPS. 
  2. L'INPS, decorso il termine di cui al comma 1,  rende  definitivi
gli elenchi entro dieci giorni dal termine del caricamento  dei  dati
sulla piattaforma informatica, e li trasmette  in  via  telematica  a
Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il
tramite della societa' controllata Postepay. 
  3.  I  Comuni  comunicano  agli  interessati   l'assegnazione   del
beneficio, le modalita' di  ritiro  delle  carte  presso  gli  uffici
postali abilitati al servizio e le modalita' di prenotazione  per  il
ritiro. 
  4. Gli elenchi dei beneficiari  della  carta  di  cui  al  presente
decreto sono pubblicati, in ogni caso, in evidenza, sui siti internet
di ciascun Comune di  cui  all'allegato  2,  con  modalita'  tali  da
garantire la riservatezza dei dati, per un periodo  non  inferiore  a
trenta giorni, e comunque sino al termine del primo pagamento di  cui
all'articolo 5, comma 4. 
                               Art. 8 
 
               Termine finale di utilizzo delle somme 
                     e disposizioni sui residui 
 
  1. Le somme accreditate ai beneficiari, ai sensi degli articoli 2 e
5 del presente decreto devono essere interamente utilizzate  entro  e
non oltre il 28 febbraio 2026. 
  2. Poste Italiane S.p.a., entro il  30  marzo  2026,  trasmette  al
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese  e  del
made in Italy, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  ed
il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  una  rendicontazione
finale delle risorse utilizzate ai sensi del presente decreto. 
  3. Poste Italiane  S.p.a.,  entro  il  30  aprile  2026,  effettua,
altresi',   un   monitoraggio   delle   risorse   residue   di   cui,
rispettivamente, agli articoli 2  e  5  e  ne  informa  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  4. Le risorse residue risultanti  dal  monitoraggio  effettuato  da
Poste Italiane S.p.a., ai sensi del comma  3,  sono  accreditati  sul
conto  intestato  al  Ministero  dell'agricoltura  della   sovranita'
alimentare e delle foreste, attraverso  cui  Poste  Italiane  S.p.a.,
gestisce la misura di sostegno. 
                               Art. 9 
 
       Convenzione tra il MASAF, INPS e Poste Italiane S.p.a. 
 
  1. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste,  INPS  e  Poste  Italiane   S.p.a.   procedono   alla
sottoscrizione di una apposita convenzione al fine di disciplinare le
modalita' tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS,  i  comuni  e
Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione. 
  2. Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione di
cui al comma 1, si provvede  ai  sensi  di  quanto  previsto,  e  nel
rispetto del limite massimo  di  spesa,  stabilito  dall'articolo  1,
comma 104, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. 
  3. I comuni gestiscono i dati loro trasmessi  in  esecuzione  della
convenzione di cui al comma 1 avvalendosi delle risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 10 
 
 Modalita' e condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente
decreto, previa presentazione di  apposita  domanda,  anche  per  via
telematica, utilizzando i  modelli  resi  disponibili  dal  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  sul
proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle  condizioni
di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sottoscritta dalla competente
Direzione generale del Ministero dell'agricoltura,  sono  individuati
gli esercizi commerciali in  forma  singola,  e  le  associazioni  di
commercio, che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei  beni
alimentari di prima necessita' di cui  all'allegato  1,  da  attuarsi
anche  attraverso  apposita  scontistica  praticata  a   favore   dei
possessori delle carte di cui all'articolo 5. 
  2. Con atto  della  competente  Direzione  generale  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste  sono
stabiliti i modelli per la presentazione  delle  domande  di  cui  al
comma 1 e le necessarie indicazioni  operative,  anche  in  relazione
alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1. 
                               Art. 11 
 
                       Promozione della misura 
 
  1. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste, promuove una  campagna  di  comunicazione,  anche  con
l'ausilio dei comuni,  sui  principali  mezzi  di  informazione,  per
diffondere  la  conoscenza  del  contributo  previsto  nel   presente
decreto, al fine di raggiungere  il  maggior  numero  di  beneficiari
possibile sull'intero territorio nazionale. 
  4. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  nel  limite  massimo  di
900.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo  delle
risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 450 della legge 29
dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'articolo 1, comma  103,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 
                               Art. 12 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto  interministeriale  prot.
250213 del 4 giugno 2024 e' abrogato. 
  Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  del
Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
 
    Roma, 30 luglio 2025 
 
                    Il Ministro dell'agricoltura, 
                    della sovranita' alimentare   
                           e delle foreste        
                             Lollobrigida         
 
                      Il Ministro delle imprese 
                         e del made in Italy    
                                 Urso           
 
                       Il Ministro del lavoro  
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone         
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze      
                              Giorgetti         
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1063 
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    L'Allegato n. 2 al decreto non  e'  pubblicato,  in  quanto  reso
disponibile  sulla  pagina  dedicata  della  sezione  Trasparenza   -
Normativa del sito del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste. 
                                                           Allegato 1 
 
                 Beni alimentari di prima necessita' 
 
    Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; 
    Pescato fresco; 
    Tonno e carne in scatola; 
    latte e suoi derivati; 
    uova; 
    oli d'oliva e di semi; 
    prodotti  della  panetteria  (sia  ordinaria  che  fine),   della
pasticceria e della biscotteria; 
    pizza e prodotti da forno surgelati; 
    paste alimentari; 
    riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; 
    farine di cereali; 
    ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; 
    pomodori pelati e conserve di pomodori; 
    legumi; 
    semi e frutti oleosi; 
    frutta di qualunque tipologia; 
    alimenti per bambini e per la prima infanzia  (incluso  latte  di
formula); 
    lieviti naturali; 
    miele naturale; 
    zuccheri; 
    cacao in polvere; 
    cioccolato; 
    acque minerali; 
    aceto di vino; 
    caffe', te', camomilla; 
    prodotti DOP e IGP.